Il gratuito patrocinio è disciplinato dal D.L. 30 maggio 2002, n. 113.
In particolare, gli artt. 76 e 77 ne disciplinano i limiti e le condizioni di
ammissibilità:
“Art. 76
(Condizioni per l’ammissione)
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile al fini
dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non
superiore a € 11.528,41.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o
con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel
medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi
che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta
sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti
della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono
in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Art. 77
(Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione)
1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione,
accertata dall’ISTAT, dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze”.
I membri dello Studio Legale Criscuolo sono iscritti alle liste per il gratuito
patrocinio presso l’Ordine degli Avvocati di Roma e, sussistendone i requisiti,
possono assistere i Clienti ammessi a tale beneficio in sede giudiziale, con
riferimento a tutte le materie di competenza dello Studio.
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