L’istituto dell’amministrazione di sostegno è disciplinato dalla Legge n. 6/2004 che ha introdotto nel codice civile questa nuova figura che si occupa di coadiuvare un soggetto affetto da problematiche attinenti alla capacità di autodeterminarsi. Si tratta di una figura di affiancamento la cui finalità è quella di limitare il meno possibile la capacità di agire del beneficiario, facendone prevalere i personali interessi ed aspirazioni. La nomina dell’amministratore di sostegno può avvenire mediante redazione di apposita scrittura privata o mediante ricorso al Giudice Tutelare da parte del diretto interessato e/o di terzi, quali i familiari o i servizi sociali.
La dichiarazione dello stato di inabilità avviene mediante procedimento dinanzi al Giudice Tutelare ed è disciplinata dall’art. 415 c.c. secondo il quale: “Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.
Per i soggetti affetti da problematiche tali da inibire totalmente la capacità di agire è prevista invece la procedura di interdizione che si svolge in forme analoghe a quella di inabilitazione, sempre dinanzi al Giudice Tutelare. L’interdizione è disciplinata dall’art. 414 c.c., il quale stabilisce che: “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
L’attività di assistenza e di consulenza dello Studio Legale Criscuolo riguarda la gran parte delle attività sottoposte alla giurisdizione del Giudice Tutelare, ivi incluse le procedure relative alle autorizzazioni riguardanti i minori, e la loro tutela così come disciplinata dagli artt. 343 e ss. del codice civile.

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