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Diritto condominiale

  • Impugnative delibere assembleari

  • Revoca e/o nomina giudiziale dell'amministratore

  • Risarcimento danni da infiltrazioni

  • Modifica giudiziale del regolamento condominiale

Lo Studio Legale Criscuolo offre la propria consulenza anche in materia condominiale sia attraverso la partecipazione diretta alle assemblee condominiali, sia in sede giudiziale per l’impugnativa delle delibere assembleari lesive dei diritti dei condomini. L’attività di assistenza include anche la promozione dell’istanza di mediazione che rappresenta condizione di procedibilità per tutte le controversie rientranti nella branca del diritto condominiale.

L’art. articolo 1129, comma 11, stabilisce che la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio ed infine può essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino nelle ipotesi di gravi irregolarità o carenze nella gestione condominiale, ovvero:

1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente postale o bancario, intestato al condominio;

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;

5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l’inottemperanza ai seguenti obblighi di cui all’articolo 1130: registro dell’anagrafe condominiale, registri dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell’amministratore, nonché di contabilità, comunicazione al condomino che ne faccia richiesta dello stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;

8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati (anagrafici, professionali, etc.) da farsi al momento dell’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico.

L’assistenza legale in materia condominiale si estende anche ai rapporti tra condomini ed ai frequenti casi di responsabilità conseguente a danni da infiltrazioni originate da appartamenti attigui e/o da impianti comuni. Anche in questo ambito la tutela legale comprende l’assistenza stragiudiziale ed in sede conciliativa, oltre alla possibilità di avvalersi di consulenti tecnici fiduciari dello Studio Legale Criscuolo.

L’esperienza maturata dai professionisti dello Studio Criscuolo sia in sede giudiziale, sia  attraverso la collaborazione stabile con vari amministratori condominiali, si estende anche alla consulenza legale nelle procedure di modifica dei regolamenti condominiali in sede assembleare ed al patrocinio nei procedimenti di modifica giudiziale dei regolamenti.

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