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Corte di Cassazione Sentenza n.1751 del 24/1/2017 – In caso di licenziamento dichiarato nullo il lavoratore ha diritto alle retribuzioni maturate fino al ritorno in servizio

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Con la Sent. n. 1751, del 24 gennaio 2017, la Corte di Cassazione ha confermato che l‘illegittimità del recesso comporta anche per i dirigenti pubblici gli effetti reintegratori stabiliti dall’art. 18, dello Statuto dei Lavoratori.

La Corte di appello con sentenza del 2014 aveva condannato un’Azienda Ospedaliera alla reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato o in altro equivalente, condannando,altresì, la stessa Azienda al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento alla effettiva reintegrazione per il complessivo importo, calcolato al 31 ottobre 2014, di quasi 800mila euro, con interessi legali dal dovuto al saldo, detratto quanto percepito dal dirigente medico, in esecuzione della sentenza di primo grado.

La sentenza rescindente aveva statuito l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 18 dello Statuto del Lavoratore (ante riforma Fornero) anche ai dirigenti del pubblico impiego ed aveva cassato con rinvio la sentenza di appello al fine della determinazione del risarcimento del danno conseguente alla illegittimità del licenziamento.

Avv. Simona Ameduri

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